Persona giuridica pubblica, per mezzo della quale si attua l'amministrazione
indiretta dello Stato. La legislazione italiana considera come
e.p.,
distinguendoli dagli enti privati, riconosciuti dallo stato, gli enti che
concorrono a costituire la pubblica amministrazione. Sono pertanto
e.p.,
oltre allo Stato, gli enti territoriali (comune, provincia, regione) e numerosi
altri enti periferici e centrali, ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce
la qualifica di pubblici. Un posto di particolare rilievo occupano gli
e.p. locali, i cui poteri si sono notevolmente accresciuti con
l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, operanti dal 1972, e con la
politica di decentramento amministrativo che ne è conseguita. ║
E.p. locali: elemento costitutivo è il territorio sul quale
esercitano il loro potere, per delega dello Stato. Essi svolgono una
molteplicità di funzioni, solo in parte determinate dalle leggi vigenti,
poiché numerosi compiti vengono autonomamente stabiliti dagli
e.p.
stessi, a nome della collettività che direttamente amministrano.
L'accrescimento delle funzioni attribuite agli
e.p. locali e
l'accrescimento del loro numero, con la istituzione dei comprensori, delle
comunità montane, delle unità sanitarie locali, ecc., deriva
dall'attuazione del dettato costituzionale. La Costituzione stabilisce infatti,
all'art. 5, che la Repubblica "riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle
esigenze delle autonomie e del decentramento". Il principio costituzionale del
decentramento si fonda sulla considerazione che, attraverso di esso, è
possibile soddisfare in maniera più adeguata i bisogni della
collettività nazionale, adattando l'azione amministrativa alle diverse
condizioni ed esigenze locali. Con l'istituzione delle regioni, sono stati
ridimensionati i poteri delle province, che avrebbero dovuto essere soppresse,
mentre si sono notevolmente ampliati quelli dei comuni
(V.) che hanno assunto nuove responsabilità
e molte delle competenze spettanti in precedenza a vari enti, soprattutto
assistenziali, soppressi (legge 20.3.1975, n. 70 e legge 28.7.1977, n. 406),
unitamente a numerosi
e.p. considerati "inutili". ║
E.p.
economici: enti incaricati di svolgere attività di tipo economico
imprenditoriale, ossia, secondo la definizione dell'art. 2.082 del Cod. civ.,
"un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio dei beni o di servizi". Ai tradizionali
e.p. di sviluppo, aventi
lo scopo di favorire lo sviluppo agricolo o forestale, soprattutto nelle zone
depresse o di bonifica (Delta padano, Maremma, Fucino, Sila, ecc.), si sono
aggiunti vari
e.p. economici costituitisi per iniziativa dello Stato, con
apposite leggi, e conseguenti al crescente intervento statale nel settore
economico. Il loro scopo è quello di contemperare i princìpi della
gestione pubblica con le esigenze specifiche che l'esercizio di
un'attività economica comporta. Pertanto, gli
e.p. economici sono
organizzati sulla base del principio di economicità, pur non avendo
necessariamente le finalità di lucro che sono essenziali per
l'imprenditore privato. Essi sono soggetti al ministero delle Partecipazioni
statali, cui spettano compiti di coordinazione e di controllo. Agli organi
statali competenti spetta inoltre il compito di stabilire gli obiettivi, i
limiti e le modalità d'esercizio degli
e.p. economici. Spetta
inoltre il compito di designare i componenti del consiglio d'amministrazione,
del comitato esecutivo, del collegio sindacale. Gli utili degli
e.p.
economici, i cui bilanci devono essere trasmessi agli organi statali competenti,
vengono in alcuni casi devoluti al fondo di riserva e in parte al Tesoro dello
Stato. Con la legge 14.1.1978, n. 4, è stato riconosciuto al Parlamento
il diritto di esercitare un controllo sulla nomina dei presidenti,
vicepresidenti e membri del Consiglio d'amministrazione degli
e.p.
economici. La legge ha stabilito, inoltre, una serie di incompatibilità
tra le cariche assunte in
e.p. e altri eventuali incarichi. Gli
e.p. si estinguono di solito con un atto amministrativo del competente
organo statale di controllo o per la legge.