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Ente pubblico.

Persona giuridica pubblica, per mezzo della quale si attua l'amministrazione indiretta dello Stato. La legislazione italiana considera come e.p., distinguendoli dagli enti privati, riconosciuti dallo stato, gli enti che concorrono a costituire la pubblica amministrazione. Sono pertanto e.p., oltre allo Stato, gli enti territoriali (comune, provincia, regione) e numerosi altri enti periferici e centrali, ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce la qualifica di pubblici. Un posto di particolare rilievo occupano gli e.p. locali, i cui poteri si sono notevolmente accresciuti con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, operanti dal 1972, e con la politica di decentramento amministrativo che ne è conseguita. ║ E.p. locali: elemento costitutivo è il territorio sul quale esercitano il loro potere, per delega dello Stato. Essi svolgono una molteplicità di funzioni, solo in parte determinate dalle leggi vigenti, poiché numerosi compiti vengono autonomamente stabiliti dagli e.p. stessi, a nome della collettività che direttamente amministrano. L'accrescimento delle funzioni attribuite agli e.p. locali e l'accrescimento del loro numero, con la istituzione dei comprensori, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, ecc., deriva dall'attuazione del dettato costituzionale. La Costituzione stabilisce infatti, all'art. 5, che la Repubblica "riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze delle autonomie e del decentramento". Il principio costituzionale del decentramento si fonda sulla considerazione che, attraverso di esso, è possibile soddisfare in maniera più adeguata i bisogni della collettività nazionale, adattando l'azione amministrativa alle diverse condizioni ed esigenze locali. Con l'istituzione delle regioni, sono stati ridimensionati i poteri delle province, che avrebbero dovuto essere soppresse, mentre si sono notevolmente ampliati quelli dei comuni (V.) che hanno assunto nuove responsabilità e molte delle competenze spettanti in precedenza a vari enti, soprattutto assistenziali, soppressi (legge 20.3.1975, n. 70 e legge 28.7.1977, n. 406), unitamente a numerosi e.p. considerati "inutili". ║ E.p. economici: enti incaricati di svolgere attività di tipo economico imprenditoriale, ossia, secondo la definizione dell'art. 2.082 del Cod. civ., "un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio dei beni o di servizi". Ai tradizionali e.p. di sviluppo, aventi lo scopo di favorire lo sviluppo agricolo o forestale, soprattutto nelle zone depresse o di bonifica (Delta padano, Maremma, Fucino, Sila, ecc.), si sono aggiunti vari e.p. economici costituitisi per iniziativa dello Stato, con apposite leggi, e conseguenti al crescente intervento statale nel settore economico. Il loro scopo è quello di contemperare i princìpi della gestione pubblica con le esigenze specifiche che l'esercizio di un'attività economica comporta. Pertanto, gli e.p. economici sono organizzati sulla base del principio di economicità, pur non avendo necessariamente le finalità di lucro che sono essenziali per l'imprenditore privato. Essi sono soggetti al ministero delle Partecipazioni statali, cui spettano compiti di coordinazione e di controllo. Agli organi statali competenti spetta inoltre il compito di stabilire gli obiettivi, i limiti e le modalità d'esercizio degli e.p. economici. Spetta inoltre il compito di designare i componenti del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo, del collegio sindacale. Gli utili degli e.p. economici, i cui bilanci devono essere trasmessi agli organi statali competenti, vengono in alcuni casi devoluti al fondo di riserva e in parte al Tesoro dello Stato. Con la legge 14.1.1978, n. 4, è stato riconosciuto al Parlamento il diritto di esercitare un controllo sulla nomina dei presidenti, vicepresidenti e membri del Consiglio d'amministrazione degli e.p. economici. La legge ha stabilito, inoltre, una serie di incompatibilità tra le cariche assunte in e.p. e altri eventuali incarichi. Gli e.p. si estinguono di solito con un atto amministrativo del competente organo statale di controllo o per la legge.